Con la sentenza del 26 marzo scorso, il Tribunale di Firenze accoglie la richiesta di risarcimento da parte dei congiunti di un deceduto sul colpo a causa di un incidente stradale. Tra i congiunti della vittima che chiedono ristoro dei danni subiti, vi è anche la fidanzata non convivente, sua promessa sposa.

Durante la sentenza, il giudice ricorda che il danno non patrimoniale è regolato dall’art. 2059 del Codice Civileche la tutela alla vittima di un illecito va garantita nei casi espressamente determinati dalla legge, e che, al di fuori di essi, detta tutela va estesa alle ipotesi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzionee che va assicurato alla persona il risarcimento integrale del danno, attraverso il ristoro integrale del pregiudizio subito.

Nella sentenza, però, non vi è adesione ai nuovi principi della giurisprudenza di legittimità: si uniscono il danno morale e il danno esistenziale. La liquidazione di questi due danni viene infatti rilasciata come danno non patrimoniale a ciascun congiunto, con l’aggiunta della liquidazione del danno biologico di tipo psichico che ha subito.

Ai fini della quantificazione della somma da risarcire per danno biologico, il giudice si è affidato alle tabelle del Tribunale di Milano, mentre per la liquidazione del danno da perdita parentale ha preferito applicare le tabelle del Tribunale di Roma. Questa scelta è stata motivata con la seguente considerazione: “il pregio di indicare valori precisi ai congiunti delle vittime”.

Il giudice ammette al ristoro del danno anche la fidanzata della vittima in quanto, in procinto di contrarre matrimonio, il legame è tale da rendere meritevole la domanda risarcitoria essendo lesi diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione agli articoli 2 e 29.

 

(Fonte: www.lamedicinalegale.it del 17/5/2015)

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